La Corte dei Conti ha giurisdizione sulle controversie relative alla indebita percezione del Reddito di Cittadinanza, qualora venga accertato che il percettore abbia intenzionalmente omesso di dichiarare il patrimonio immobiliare, violando così la normativa vigente. (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, successivamente interpretata dall' art. 5-quinquies del D.L. n. 146 del 2021, convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215)
SENTENZA
Con atto di citazione, del 4.7.2023 la Procura regionale evocava in giudizio D.A. chiedendo nei suoi confronti la condanna al pagamento, in favore dell'INPS, della complessiva somma di Euro 21.170,12, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, in conseguenza della prospettata indebita percezione del reddito di cittadinanza.
La vicenda traeva origine dalla segnalazione, datata 20.2.2023, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (proc. pen. n. 17009/22 RGNR - artt. 640 e 640 bis c.p.) nella quale si rappresentava che il convenuto nelle istanze del 5.3.2020 nonché del 27.1.2021, finalizzate alla concessione del reddito di cittadinanza, aveva omesso di indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), prodromica alla definizione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), la titolarità di un patrimonio immobiliare di valore superiore ad Euro 30.000.
In questo modo, attraverso la rappresentazione non veritiera della propria situazione patrimoniale, aveva indebitamente fruito del ridetto beneficio pubblico in assenza dei requisiti stabiliti dall' art. 2 D.L. n. 4 del 2019, conv. in L. n. 26 del 2019.
Pertanto, la Procura contabile contestava all'interessato innanzi a questa Sezione un danno erariale di Euro 21.170,12 pari alle somme indebitamente percepite in spregio della normativa vigente.
Con sentenza n. 273, del 14.5.2024, questa Sezione dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice ordinario per mancanza di rapporto di servizio tra l'INPS ed il percettore.
Contro tale decisione interponeva appello il P.M.
Con sentenza n. 208, del 3.10.2025, la II Sezione Centrale, in accoglimento del formulato gravame, dichiarava ex art. 199, comma 1, lett. a, c.g.c. la giurisdizione della Corte dei conti con rinvio al Giudice di primo grado, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito.
Conseguentemente, il P.M. riassumeva il giudizio con atto di citazione del 4.11.2025, ritualmente notificato in data 7.11.2025, confermando le precedenti domande.
Il convenuto non si costituiva in giudizio nei termini stabiliti.
All'odierna pubblica udienza, il Presidente ha preliminarmente dichiarato la contumacia di D.A. in quanto non costituito in giudizio ancorché ritualmente evocato.
Il P.M. ha, poi, insistito come in atti per la condanna del convenuto riportandosi al contenuto del proprio atto di riassunzione.
All'esito della discussione la causa è stata trattenuta per la presente decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare, deve darsi atto della contumacia di D.A. dichiarata in sede di udienza.
Questo Collegio, in sede di rinvio, è vincolato alla sentenza n. 208/2025, resa dalla II Sezione Centrale d'Appello in data 3.10.2025, che ha riconosciuto la giurisdizione contabile relativamente alla percezione del reddito di cittadinanza.
Il giudizio deve, quindi, essere definito nel merito in relazione al quale va affermata la fondatezza della domanda attorea che deve, pertanto, essere accolta.
Dalla vicenda in atti, emerge infatti come l'odierno convenuto abbia intenzionalmente causato un pregiudizio all'Erario, indebitamente percependo diverse mensilità del reddito di cittadinanza attraverso la volontaria e consapevole violazione della disciplina in materia.
Come noto, infatti, con D.L. n. 4 del 2019, conv. con modificazioni in L. n. 26 del 2019 è stato istituito il reddito di cittadinanza, a decorrere dal mese di aprile 2019, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro ( art. 4 Cost.), di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale ( art. 3 Cost.), nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro ( art. 1 D.L. n. 4 del 2019).
Il legislatore ha stabilito che tale contributo pubblico sia riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti ( art. 2, comma 1, D.L. n. 4 del 2019):
1. con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1.1. in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 1.2. residente in I. per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
2. con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 2.1. un valore dell'ISEE inferiore ad Euro 9.360,00; 2.2. un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di Euro 30.000,00.
Il legislatore, inoltre, ha stabilito che ai fini del reddito di cittadinanza, il nucleo familiare è definito ai sensi dell' art. 3 D.P.C.M. n. 159 del 2013 ("Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE"). In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal reddito di cittadinanza, ai fini della definizione del nucleo familiare, i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione ( art. 2, comma 5, D.L. n. 4 del 2019).
Ebbene, l'odierno convenuto risulta aver volontariamente violato la sopraindicata disciplina normativa in quanto, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, ha omesso di indicare nelle istanze presentate all'INPS la titolarità di un patrimonio immobiliare, comprendente pro quota sei immobili, di valore superiore ad Euro 30.000, come da valutazione della G.d.F. di Napoli (prot. n. (...) del 22.12.2022).
In particolare, le indagini svolte dagli inquirenti nell'ambito del procedimento penale hanno consentito di acclarare che D.A. con le istanze tese alla concessione del beneficio del 5.3.2020 nonché del 27.1.2021 contravvenendo all'obbligo di comunicazione dei propri dati patrimoniali ha lucrato in modo indebito varie mensilità del reddito di cittadinanza per un totale di Euro 21.170.12.
Per i motivi illustrati, si deve concludere nel senso che l'odierno convenuto abbia intenzionalmente omesso di dichiarare plurimi cespiti immobiliari così integrando la violazione dell' art. 7, comma 4, D.L. n. 4 del 2019, con conseguente revoca del beneficio ed obbligo di integrale restituzione di quanto percepito.
Del resto, non costituendosi in giudizio, ha dimostrato di non avere valide ragioni da opporre alle pretese di controparte.
Verificate quindi le condizioni di legge, il medesimo deve essere pertanto condannato a restituire integralmente l'importo ricevuto per l'ammontare di Euro 21.170,12, oltre accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'odierno convenuto al pagamento della somma di Euro 21.170,12, oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei e fino al soddisfo nonché interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza.
Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese processuali per il primo grado, compreso il giudizio di rinvio, che si liquidano come da nota di segreteria, allegata a margine della sentenza.
Compensa le spese relative al grado di appello.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Corte costituzionale n. 31/2025
Significativo impatto sotto il profilo della giurisdizione contabile riveste la sentenza della Corte costituzionale n. 31/2025, con la quale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del requisito di residenza decennale per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, la Consulta ha affermato che tale istituto, pur presentando anche “tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale”; in considerazione dell’affermata natura sembra definitivamente superato ogni ostacolo alla possibilità di configurare un rapporto di servizio anche latamente inteso tra la Pubblica Amministrazione che eroga il contributo e il soggetto percettore, anche in considerazione degli obblighi di condizionalità che accompagnano la misura, tutti finalizzati all’inserimento lavorativo del privat /h2>
La Sezione II della Corte d’Appello, con la sentenza dell’11 novembre 2025 n. 232, ha chiarito che il rapporto tra beneficiario del reddito di cittadinanza e pubblica amministrazione si configura come un vero e proprio “rapporto di servizio”)
1. Con la sentenza n. 379/2024 la Sezione giurisdizionale campana
dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta dal
Procuratore regionale nei confronti della sig.ra Manzo Donatina per
l’indebita percezione del sussidio noto come “reddito di cittadinanza”.
Nello specifico, la Procura regionale aveva contestato all’appellata di
aver percepito le provvidenze pubbliche in violazione delle prescrizioni
di cui al d.l. 28.1.2019 n. 4 (convertito in l. 28.3.2019 n. 26)) dichiarando
falsamente che il suo nucleo familiare era composto esclusivamente
da lei e dalla figlia, nonostante fosse coniugata (e non separata) sin
dal 18.5.2000 con il sig. OMISSIS (questi avente diversa residenza
anagrafica ma comunque, ai sensi dellìart.3 del d.p.c.m. 5.12.2013,
n.159, facente parte dello stesso nucleo familiare ai fini
dell’attestazione ISEE).
Tale falsa e artificiosa rappresentazione del proprio stato di famiglia
aveva consentito alla Manzo di ottenere indebitamente l’aiuto pur non
possedendo i requisiti reddituali richiesti dal legislatore. Dalle indagini
SENT. 237/2025 3
svolte dalla Guardia di Finanza, infatti, era emerso che il coniuge,
avvocato del foro di Avellino, era proprietario di molti fabbricati e di
diversi terreni sicché ove la Manzo avesse dichiarato la reale
situazione del nucleo familiare, sarebbero stati superati i limiti reddituali
e il limite patrimoniale di 30.000 euro di cui all’art. 2, comma 1, lett.b
del d.l. n. 4/2019.
Di qui la richiesta di restituzione delle quote di contributo percepite per
un totale di euro 21.399,91.
2. La Sezione giurisdizionale per la regione Campania, con la sentenza
gravata, dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in
favore del giudice ordinario.
Il Collegio di prime cure, dopo aver puntualizzato di non condividere la
posizione assunta da questa Sezione di appello con la sentenza n.
468/2022, dava conferma al proprio, consolidato, orientamento,
negando, quindi, la giurisdizione del giudice contabile nella materia
dell’illecita percezione del reddito di cittadinanza. A tale conclusione
perveniva escludendo che nella fattispecie fosse ravvisabile un
rapporto di servizio funzionale tra il percettore del reddito e
l’amministrazione erogatrice del beneficio. Sul punto, dopo aver
richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento,
qualificava il reddito di cittadinanza in termini di << pubblico sussidio in
quanto volto al supporto economico dei ceti meno abbienti, mentre la
finalità di inserimento al lavoro, peraltro non dipendente
esclusivamente dalla condotta del percettore, “resta un obiettivo
esterno di politica legislativa, che si aggiunge a quello di contrasto alla
SENT. 237/2025 4
povertà e al disagio sociale che connota in maniera assorbente la
suddetta misura economica, per esplicita ammissione degli stessi
ideatori”>>. Tale natura, secondo il giudice di prime cure, sarebbe
stata peraltro rafforzata dalla mancanza del vincolo di destinazione
delle risorse pubbliche e dell’obbligo di rendicontazione.
3. Con atto notificato in data 11.7.2024 e depositato in Segreteria il
30.7.2024, la Procura regionale ha proposto appello avverso la
sentenza n. 379/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione
Campania, formulando i seguenti motivi d’appello.
3.1 Esistenza di un programma pubblicistico quale obiettivo del
d.l. 28 gennaio n. 4/2019.
L’appellante, nello specifico, ha rilevato che la misura in esame
s’inserisce nell’ambito di un programma pubblicistico di natura
macroeconomica volto all’incremento occupazionale complessivo
attraverso l’inserimento lavorativo dei singoli percettori del reddito di
cittadinanza. Ciò emergerebbe, secondo la prospettazione
dell’appellante, in maniera inequivoca, dalla qualificazione normativa
dell’intervento in esame in termini di «misura fondamentale di politica
attiva del lavoro», oltre che dai principi posti dalla giurisprudenza
costituzionale (sentenza n.19/2022).
3.2 Gli strumenti di realizzazione del programma pubblicistico del
d.l. 38 gennaio 2019 n. 4.
Secondo l’appellante, il legislatore, al fine di realizzare il programma
pubblicistico, oltre all’erogazione del reddito di cittadinanza avrebbe
previsto ulteriori strumenti quali: a) gli sgravi fiscali a favore dei datori
SENT. 237/2025 5
di lavoro che assumono i percettori del reddito di cittadinanza; b)
un’apposita dotazione di ispettori della GdF il cui organico è aumentato
di 100 unità ; secondo l’appellante, peraltro, tale previsione è il segno
indubbio della volontà normativa di realizzare un programma
pubblicistico in quanto mai i sussidi pubblici sono stati accompagnati
da un aumento di forze di polizia; c) la promozione e lo sviluppo della
formazione professionale continua e di percorsi formativi o di
riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati, in
un’ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei
lavoratori (cfr. art. 11-bis che modifica l’art. 118 della L. 23 dicembre
2000, n. 388); d) un impegno organizzativo ed economico rivolto
all’emersione del lavoro irregolare, sia attraverso l’erogazione del
reddito di cittadinanza, sia mediante i controlli garantiti da un aumento
del personale dell’Arma dei Carabinieri (art. 7, comma 15-quater e 15-
quinquies); e) l’ impegno dei percettori del reddito di cittadinanza in
specifici programmi (elaborati dai singoli Comuni e definiti con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali) utili alla collettività, in
ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei
beni comuni (art. 4, comma 15 e art. 6, comma 4); f) un complesso
programma di rafforzamento e di razionalizzazione dei servizi per
l’impiego (art. 12) attraverso l’uso di piattaforme digitali che,
dialogando tra loro, rappresentano altresì uno strumento utile al
coordinamento dei servizi per l’impiego a livello territoriale (art. 6).
Tutti gli strumenti innanzi evidenziati, secondo l’appellante,
dimostrerebbero che l’erogazione del reddito di cittadinanza è inserita
SENT. 237/2025 6
nell’ambito di un ambizioso programma pubblicistico del quale
l’agevolazione è il principale, ma non l’unico, strumento realizzativo.
Infine, secondo l’assunto dell’appellante, al fine di negare l’esistenza,
in concreto, del cennato programma pubblicistico, non avrebbe alcun
rilievo la circostanza, verificatasi ex post, della mancata realizzazione
del sistema dei «navigators» “rappresentando tale circostanza un
elemento metagiuridico, al di fuori della norma, la quale deve essere
esclusivamente interpretata con riferimento alla formulazione letterale
ed all’intenzione del Legislatore” (pag. 10 atto d’appello).
3.3 Funzione del «reddito di cittadinanza» nell’ambito del
«programma pubblicistico» perseguito dal d.l. 28 gennaio 2019, n.
4.
Secondo l’assunto difensivo, l’erogazione del reddito di cittadinanza
rappresenta il principale (ma non l’unico) strumento concreto per la
realizzazione del programma pubblicistico di politica economica ed
occupazionale perseguito dal Legislatore. L’ausilio economico, infatti,
assicurando ai percettori condizioni reddituali minime, consente ai
beneficiari di cercare un’occupazione lavorativa, anche aderendo a
percorsi formativi e partecipando ai progetti di interesse sociale e
culturale predisposti dai Comuni.
Peraltro, secondo la prospettazione dell’appellante, la strumentalità
della misura rispetto al raggiungimento di finalità pubblicistiche
giustifica altresì la sottrazione del reddito di cittadinanza alla disciplina
dell’IRPEF (art. 3, comma 4): non si tratta infatti, di reddito prodotto dal
percettore, ma di provvidenza concessa dall’amministrazione al fine di
SENT. 237/2025 7
agevolare l’inserimento occupazionale del soggetto percipiente ( cfr
pag. 12 atto d’appello).
3.4 Ruolo svolto del richiedente/percettore del «reddito di
cittadinanza» nell’ambito del «programma pubblicistico»
perseguito con il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4,
In proposito l’appellante ha evidenziato che, al contrario di quanto
assunto dal giudice di prime cure, il richiedente/percettore del reddito
di cittadinanza è chiamato dalla legge a sottoscrivere un «Patto per il
lavoro» che lo stesso legislatore qualifica come «Patto di servizio» (art.
4, comma 7, che rinvia all’art. 20 del D.lgs. 14.9.2015, n. 150). Con tale
patto il beneficiario assume obblighi di «servizio» nei confronti della
pubblica amministrazione, volti alla realizzazione di un «programma
pubblicistico» di aumento dei livelli occupazionali, e, in adempimento
dei quali, è tenuto a svolgere, pena la revoca del beneficio, specifiche
«attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di
completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi
competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e
all’inclusione sociale» (art. 4, comma 1).
Ciò posto, secondo la Procura, deve ritenersi sussistente il «rapporto
di servizio» – e, quindi, la giurisdizione contabile – in quanto il
percettore dell’aiuto, attraverso una sua iniziativa personale (la
domanda tesa all’ottenimento del contributo) si è inserito,
volontariamente, “in un binario orientato al perseguimento di una
politica e/o finalità di interesse pubblico alla cui realizzazione sono
destinate pubbliche risorse” (pag. 17 atto d’appello).
SENT. 237/2025 8
3.5 Ciò considerato, la Procura appellante ha concluso chiedendo la
riforma della sentenza n. 379/2024 della Sezione giurisdizionale per la
regione Campania nella parte in cui ha negato la giurisdizione del
giudice contabile nei confronti di Manzo Donatina, con rinvio del
giudizio al primo giudice per la prosecuzione del merito e la pronuncia
anche sulle spese del grado d’appello, ai sensi dell’art. 199, comma 2,
c.g.c..
4. Si è costituita l’appellata Manzo Donatina con il patrocinio dell’avv.
Carmine Freda controdeducendo all’appello e chiedendone il rigetto.
Nello specifico l’appellata, dopo essersi diffusamente soffermata sugli
elementi fondanti la giurisdizione contabile, sui presupposti della
responsabilità amministrativa, sugli elementi integranti il rapporto di
servizio, ha rilevato che il reddito di cittadinanza non conferisce al
beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche. Il
percettore del reddito, secondo l’assunto difensivo, è “un mero
destinatario di risorse di provenienza pubblica, prive di vincolo di
destinazione, erogate nell’ambito di quelle forme di assistenza ai ceti
più deboli, anche ai sensi dell’art. 38 della Costituzione”.
Conclusivamente, ad avviso dell’appellata, la natura solidaristico-
assistenziale, esclude in radice l’inquadramento dell’emolumento in
esame nel perimetro dei contributi di scopo, per carenza di qualsiasi
rapporto di servizio fra il percettore e l’ente erogante, investendo, per
l’effetto, il giudice ordinario della potestas iudicandi sulle controversie
riferite al suo indebito utilizzo.
SENT. 237/2025 9
5. All’odierna udienza, non comparsa l’appellata (verificata la ritualità
della notifica del d.f.u. avvenuta a mezzo p.e.c il 15 aprile 2025), il
V.P.G. Cerioni ha richiamato l’orientamento espresso dalla Corte
costituzionale con la sent. n. 31 del 20 marzo 2025, in base al quale il
reddito di cittadinanza non costituisce un aiuto assistenziale, ma ha la
funzione di reinserimento del soggetto nel contesto produttivo e,
pertanto, grava il percipiente dell’obbligo di rispettare il programma
pubblicistico connesso alla sua concessione il che integra il “rapporto
di servizio”, la cui sussistenza incardina la giurisdizione della Corte dei
conti. Quindi il rappresentante della Procura generale ha evidenziato
che sulla giurisdizione in materia di reddito di cittadinanza questa
Sezione si è già espressa con la sent. n. 468/2022, nonché con diverse
altre sentenze nell’ultimo anno, tra cui la n. 83/2025. Ha, infine,
aggiunto che la parte appellata ha abusato del reddito di cittadinanza
non solo perché era sottoposta a misura cautelare, ma anche perché,
qualora fosse stato correttamente considerato lo stato di famiglia, cioè
il fatto che era coniugata, sarebbe risultata in possesso di un
patrimonio superiore al minino.
La causa è stata, quindi, posta in decisione.
Il Collegio intende dare continuità, non trovando motivi per
discostarsene, all’orientamento già univocamente espresso in materia
da questa Sezione d’appello.
Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza n. 468/2022 e alle più recenti
decisioni n. 83/2025, n. 106/2025, n. 117/2025, n. 135/2025 e n.
SENT. 237/2025 10
158/2025 le quali, all’esito di un articolato percorso logico-
argomentativo, da ritenersi qui integralmente richiamato anche ai sensi
dell’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c., hanno riconosciuto la sussistenza
della giurisdizione contabile in materia di indebita percezione del c.d.
“reddito di cittadinanza”.
Tutto ciò valorizzando:
- la natura della misura in questione quale strumento di politica
attiva del lavoro;
- la sussistenza del c.d. rapporto di servizio tra il percettore e
l’Amministrazione erogante, per essere il primo funzionalmente
inserito all’interno di uno specifico programma pubblicistico,
indipendentemente dal trasferimento al medesimo percettore di
funzioni e poteri autoritativi della p.a. e dalla configurazione, a
carico dello stesso, di obblighi di rendicontazione delle somme
percepite.
Nello specifico, è stato condivisibilmente affermato che «il reddito di
cittadinanza costituisce un particolare beneficio economico, introdotto
nell’ordinamento italiano dal d.l. 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e in gran parte
successivamente abrogato dall’art.1, comma 318, della legge 29
dicembre 2022, n.197, al dichiarato fine di operare una generale
razionalizzazione dei servizi per l’impiego, con l’obiettivo di una più
efficace gestione delle politiche attive per il lavoro. L’art. 1, comma 1,
del menzionato decreto-legge, infatti, definisce il reddito di cittadinanza
“quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro”.
Ai sensi del successivo art. 4, per beneficiare del reddito di
cittadinanza, è necessario rispettare alcune condizionalità: immediata
disponibilità al lavoro, con obbligo di accettare una delle offerte di
lavoro congrue proposte dall’Amministrazione e adesione ad un
percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento
lavorativo e all’inclusione sociale attraverso la sottoscrizione di un
“patto per il lavoro” e, in presenza di particolari criticità, di un “patto per
l’inclusione sociale”.
Al rispetto di tali condizioni, salvi taluni casi specifici di esonero, sono
tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e
non frequentanti un regolare corso di studi. Il venir meno agli obblighi
previsti comporta dirette conseguenze negative sulla percezione del
beneficio (a seconda della gravità dell’inadempimento, dalla
decurtazione delle somme da erogare sino alla decadenza o alla
revoca del beneficio con obbligo di restituire quanto indebitamente
percepito).
L’art. 3, comma 6, del d.l. n.4/2019 specifica che il reddito di
cittadinanza è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario
si trovava nelle condizioni previste dall’art. 2 del medesimo decreto-
legge (che non richiede la preventiva stipulazione del patto per il lavoro
o del patto per l’inclusione sociale).
Il successivo art. 4, comma 4, del d.l. n.4/2019 precisa che la domanda
di reddito di cittadinanza, resa dall’interessato all’INPS, equivale a
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, condizione
necessaria per l’erogazione del beneficio. L’art.7, comma 5, dispone la
SENT. 237/2025 12
“decadenza” dal reddito di cittadinanza, tra l’altro, ad eccezione dei
casi di esclusione o esonero, quando uno dei componenti il nucleo
familiare non sottoscrive il patto per il lavoro o il patto per l’inclusione
sociale.
Il reddito di cittadinanza ha, dunque, la chiara finalità di favorire
l’ingresso nel mondo del lavoro e costituisce uno strumento di politica
attiva del lavoro. Le condizionalità che caratterizzano la misura, tutte
finalizzate all’inserimento lavorativo dei beneficiari, escludono la
riconducibilità dell’istituto ad una prestazione avente natura
esclusivamente o prevalentemente assistenziale.
Elemento necessario per l’inserimento degli interessati nel programma
pubblico di ingresso nel mondo del lavoro è, quindi, la domanda di
reddito di cittadinanza, resa dall’interessato all’INPS, equivalente a
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (art. 4, comma 4, del
d.l. citato). La stipulazione del patto per il lavoro costituisce, pertanto,
un adempimento successivo e non un requisito preliminare. La
mancata stipulazione del patto per il lavoro determina infatti, la
decadenza dal reddito di cittadinanza già riconosciuto.
La qualificazione del reddito di cittadinanza come strumento di politica
attiva del lavoro e non come prestazione di natura esclusivamente o
prevalentemente assistenziale trova autorevole conferma nella
costante e univoca giurisprudenza costituzionale in materia. Già prima
della menzionata sentenza di questa Sezione n. 468/2022, la Corte
costituzionale aveva, infatti, avuto modo di affermare che il reddito di
cittadinanza non aveva natura meramente assistenziale, proprio
perché accompagnato da un percorso formativo e di inclusione che
comportava precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie
forme, l’espulsione dal percorso medesimo (sentenza n.126/2021). Il
reddito di cittadinanza, non avendo natura meramente assistenziale
ma anche di reinserimento lavorativo, non può quindi essere
equiparato all’assegno sociale (sentenza n.137/2021) né, comunque,
ad altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente
sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema rigoroso di
obblighi e condizionalità (sentenze n.122/2020 e 126/2021). In altre
parole, il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di
una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza
assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo,
ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro
e di integrazione sociale (sentenza n.169/2023).
Questo orientamento è stato recentemente ribadito nella sentenza
n.31/2025 dove si legge: “In definitiva, gli strumenti apprestati non
consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal
momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più
complessa e qualificante componente di inclusione attiva (…) Non
incoerentemente, quindi, il mancato rispetto degli impegni priva il
soggetto del beneficio economico, in conseguenza dell’interruzione del
percorso che era stato condiviso tra il beneficiario e il sistema pubblico.
All’interno di questa peculiare struttura della misura, si giustificano
anche le ulteriori condizionalità e preclusioni che la connotano,
anch’esse finalizzate al percorso di integrazione sociale” (…)
SENT. 237/2025 14
Atteso quindi che il reddito di cittadinanza, pur presentando
indubbiamente anche tratti propri di una misura di contrasto alla
povertà, non si risolveva esclusivamente o prevalentemente in una
provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario
dell’individuo, ma perseguiva diversi e più articolati obiettivi di politica
attiva del lavoro e di integrazione sociale, non vi sono motivi per negare
la sussistenza del rapporto di servizio tra chi beneficia della misura e
l’Amministrazione erogatrice e, quindi, conseguentemente, la
giurisdizione contabile in caso di indebita percezione del reddito di
cittadinanza. Né, in senso contrario al riconoscimento del rapporto di
servizio, atteso che ciò che conta è il perseguimento della finalità
prevista dalla legge, può risultare rilevante l’eventuale mancata
effettiva realizzazione dell’obiettivo occupazionale, pur a fronte del
corretto ed esaustivo espletamento degli adempimenti richiesti dalla
legge.
Come già sostenuto da questa Sezione nella più volte menzionata
sentenza n. 468/2022, la giurisprudenza di legittimità, pacificamente,
ha da tempo affermato il principio secondo il quale la sussistenza del
rapporto di servizio è da intendere in senso lato e la giurisdizione
contabile può prescindere dal trasferimento di funzioni e poteri
autoritativi al privato percettore e da qualsiasi obbligo di
rendicontazione finale delle somme ricevute. Ai fini del radicamento
della giurisdizione contabile in merito alla illecita percezione di un
contributo pubblico, risulta decisivo il mancato perseguimento degli
scopi voluti dalla legge con la contribuzione, non avendo rilevanza né
SENT. 237/2025 15
la natura pubblica o privata del soggetto che gestisce il denaro
pubblico, né il titolo in base al quale avviene la gestione della risorsa
pubblica. Il rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione
erogatrice di un contributo e il soggetto privato si configura, dunque, in
tutti i casi in cui quest'ultimo, ponendo in essere i presupposti per la
illegittima percezione di un finanziamento pubblico, abbia frustrato lo
scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse
conseguite dalle finalità cui erano preordinate (ex plurimis, Cass.
SS.UU., 11 aprile 2023, n.9659). L’inserimento funzionale si realizza
ogni volta che il soggetto privato viene chiamato a concorrere alla
realizzazione dell'interesse pubblico sotteso al finanziamento e il
danno consegue allo sviamento delle somme ricevute da tali finalità
(ex plurimis, Cass. SS.UU., 17 febbraio 2022, n.5228).
Quindi, considerato che, in rapporto al reddito di cittadinanza, il
prevalente fine pubblico era costituito dall’inserimento nel mondo del
lavoro di persone in condizioni di disagio sociale ed economico,
avendo il previsto beneficio economico un carattere assistenziale
meramente secondario e strumentale, va senz’altro riconosciuta la
sussistenza del rapporto di servizio tra chi beneficia della misura e
l’Amministrazione erogatrice e, quindi, la giurisdizione contabile. Il
beneficiario del reddito di cittadinanza non era, infatti, un mero
destinatario di provvidenze pubbliche per alleviare precarie condizioni
economiche ma il destinatario di risorse pubbliche alle quali era
impresso uno specifico vincolo di destinazione, consistente nella
partecipazione al programma pubblicistico di inserimento nel mercato
SENT. 237/2025 16
del lavoro.
Come quindi condivisibilmente affermato nel citato precedente di
questa Sezione “tratteggiato il perimetro entro cui la finalità di politica
del lavoro deve realizzarsi, il rapporto di servizio si connota, perciò, per
la partecipazione attiva dell’interessato richiedente il beneficio alla
ricerca di una occupazione e per la sua soggezione ad una variegata
tipologia di obblighi e vincoli che si pongono quali precipue condizioni
alla percezione stessa del beneficio”; ed ancora “la circostanza che la
principale natura dell’istituto sia quella propulsiva rispetto al mondo del
lavoro è rimarcata, appunto, dalle numerose condizionalità che lo
accompagnano” (sentenza n.468/2022).
(…) Parimenti non decisivo per il diniego della giurisdizione contabile
in materia di reddito di cittadinanza risulta essere l’art.3, comma 4, del
d.l. n.4/2019 secondo il quale il reddito di cittadinanza era esente dal
pagamento dell’IRPEF e si configura come sussidio di sostentamento.
Si osserva che il reddito di cittadinanza, come detto, pur presentando
indubbiamente anche tratti propri di una misura di contrasto alla
povertà, perseguiva principalmente obiettivi di politica attiva del lavoro
e di integrazione sociale e, quindi, il correlato beneficio economico, per
il quale era prevista una esenzione fiscale, non ne mutava la natura.
Peraltro, l’esenzione dall’IRPEF del beneficio economico ottenuto, così
come avviene per ogni altra agevolazione fiscale, non implica
automaticamente l’assenza di un rapporto di servizio rilevante ai fini
del riconoscimento della giurisdizione contabile potendo, anzi,
costituire una misura strumentale alla migliore realizzazione di un
SENT. 237/2025 17
determinato interesse pubblico.
Nel contempo, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo
grado, risulta rilevante, ai fini della sussistenza del rapporto di servizio
e del conseguente riconoscimento della giurisdizione contabile, il
chiaro ed univoco orientamento costantemente espresso dalla Corte
costituzionale, secondo la quale il reddito di cittadinanza non costituiva
una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario
dell’individuo, ma perseguiva obiettivi di politica attiva del lavoro e di
integrazione sociale di interesse pubblico. La temporaneità della
misura e la previsione di rigide condizionalità che, se disattese, erano
idonee a determinare il venir meno del diritto alla prestazione
sarebbero risultate, infatti, del tutto inconciliabili con una qualificazione
meramente assistenziale per la quale, viceversa, prevale l’esigenza di
rispondere ai bisogni primari» (così, testualmente Corte conti, Sez. II
App., n. 106/2025 e n. 83/2025; in terminis, anche Sez. II App. n.
468/2022, n. 158/2025).
Resta allora confermata l’infondatezza della posizione del giudice di
prime cure, tenuto conto, alla luce di quanto sopra esposto:
- della natura del reddito di cittadinanza quale strumento di
politica attiva del lavoro;
- della sussistenza del c.d. rapporto di servizio tra privato
percettore e Amministrazione erogante, la cui configurazione
può prescindere dal trasferimento, in capo al primo, di funzioni
e poteri autoritativi e dalla previsione, in capo allo stesso, di
obblighi di rendicontazione finale delle somme di denaro
SENT. 237/2025 18
ricevute;
- dell’irrilevanza della eventuale, mancata attuazione
dell’obiettivo occupazionale, dovendosi guardare, come ben
rimarcato dalla Procura appellante, alla formulazione letterale e
all'intenzione del Legislatore e, dunque, alla finalità sottesa alla
previsione normativa della misura.
Conclusivamente, l’appello va accolto e, per l’effetto, ai sensi dell’art.
199, comma 1, lett. a) e comma 2, c.g.c., affermata la giurisdizione
della Corte dei conti nella controversia oggetto del presente giudizio,
gli atti vanno rimessi al giudice di primo grado per la prosecuzione, in
diversa composizione, del giudizio sul merito e la pronuncia anche
sulle spese del presente grado d’appello.
la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d’appello, definitivamente
pronunciando, accoglie l’appello proposto dalla Procura regionale
presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania e, per
l’effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara la giurisdizione della Corte dei conti nella presente
controversia;
- rimette gli atti al giudice di primo grado, in diversa composizione,
per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche
sulle spese del presente grado d’appello.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.